StatutoTitolo II

Art. 16

In vigore dal 16 ago 1890
Il comitato direttivo ha le seguenti attribuzioni: prepara i regolamenti da presentarsi all'approvazione dell'amministrazione; propone al consiglio di amministrazione il tasso degli interessi attivi e passivi; delibera sulle domande di mutui, conti correnti attivi, e di sconto, sulle proroghe ai mutuatari e sulle procedure giudiziali da iniziarsi; autorizza le spese di ordinaria amministrazione; vigila, in unione al consigliere di turno, sull'andamento del servizio ed all'osservanza dello statuto e dei regolamenti; prende qualsiasi provvedimento di giustificata urgenza, salvo a riferirne nel più breve tempo al consiglio d' amministrazione; determina il sicuro impiego del denaro accumulato per via dei depositi e di ogni altra attività della cassa, uniformandosi allo statuto ed al regolamento; presenta annualmente al consiglio d'amministrazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, il resoconto finanziario dell'esercizio anteriore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-16

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