StatutoTitolo III

Art. 21

In vigore dal 16 ago 1890
L'impiego dei capitali amministrati si farà nei seguenti modi: 1° In conto corrente col monte di pietà per essere convertiti in prestiti contro pegni, e con quelle altre opere pie di cui la cassa faccia il servizio di tesoreria nella proporzione massima di un ventesimo dei capitali stessi; 2° In mutui e conti correnti ipotecari; 3° In prestiti a comuni e corpi morali; 4° In sconto di cambiali e buoni del tesoro; 5° In anticipazioni sopra deposito di valori emessi o garantiti dallo Stato, sopra cartelle fondiarie e sopra pegni per una somma non inferiore alle lire 250; 6° In conto corrente presso privati verso guarentigie o malleverie; 7° In conto corrente presso altre casse di risparmio ed istituti di emissione; 8° In operazioni di credito agrario secondo la legge 23 gennaio 1887, n. 4286 (serie 3ª); 9° In titoli emessi o garantiti dallo Stato, cartelle agrarie, azioni di istituti d' emissione e cartelle fondiarie; 10° In titoli comunali o provinciali.
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