Statuto›Titolo III
Art. 21
In vigore dal 16 ago 1890
L'impiego dei capitali amministrati si farà nei seguenti modi:
1° In conto corrente col monte di pietà per essere convertiti in prestiti contro pegni, e con quelle altre opere pie di cui la cassa faccia il servizio di tesoreria nella proporzione massima di un ventesimo dei capitali stessi;
2° In mutui e conti correnti ipotecari;
3° In prestiti a comuni e corpi morali;
4° In sconto di cambiali e buoni del tesoro;
5° In anticipazioni sopra deposito di valori emessi o garantiti dallo Stato, sopra cartelle fondiarie e sopra pegni per una somma non inferiore alle lire 250;
6° In conto corrente presso privati verso guarentigie o malleverie;
7° In conto corrente presso altre casse di risparmio ed istituti di emissione;
8° In operazioni di credito agrario secondo la legge 23 gennaio 1887, n. 4286 (serie 3ª);
9° In titoli emessi o garantiti dallo Stato, cartelle agrarie, azioni di istituti d' emissione e cartelle fondiarie;
10° In titoli comunali o provinciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-21