Statuto›Titolo II
Art. 20
In vigore dal 16 ago 1890
La contabilità della cassa di risparmio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
La situazione dei conti alla fine di ogni semestre ed il bilancio consuntivo annuale approvati dall'amministrazione, vengono trasmessi all'autorità superiore a norma di legge entro un mese dalla loro approvazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-20