StatutoTitolo III

Art. 23

In vigore dal 16 ago 1890
I beni che si sottopongono ad ipoteca potranno essere rustici od urbani, e dovranno essere situati nel territorio soggetto alla giurisdizione della corte d'appello di Torino, ed inoltre presentare le condizioni ed essere sottoposti alle norme di cui infra: a) L'ammontare dei mutui e conti correnti addizionato con quello dei pesi preesistenti sugli immobili offerti in ipoteca non potrà eccedere i due terzi del valore degli immobili se trattasi di fondi rustici e non potrà superare la metà del valore se trattasi di fondi urbani; b) Gli edifici, sia urbani, sia rustici, compresi negli immobili da ipotecarsi, dovranno essere assicurati contro i danni d'incendio mediante inserzione nelle relative polizze della clausola che il contratto s' intende operativo anche nell'interesse della cassa di risparmio. c) I mutui con ipoteca non possono avere scadenza più lunga di cinque anni, salvo i casi in cui ne sia pattuito l'ammortamento graduale mediante annualità eguali, comprendenti così il capitale e l'interesse; in questo caso la durata massima dei mutui sarà di dieci anni; d) I mutui con garanzia ipotecaria e qualora il mutuatario non si trovi in arretrato nel pagamento di alcune rate sia d'interesse che di capitale possono sempre essere rinnovati, osservate le norme stabilite precedentemente. Nei prestiti a tempo determinato, dovranno pagarsi semestralmente gl'interessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo