Statuto›Titolo III
Art. 23
In vigore dal 16 ago 1890
I beni che si sottopongono ad ipoteca potranno essere rustici od urbani, e dovranno essere situati nel territorio soggetto alla giurisdizione della corte d'appello di Torino, ed inoltre presentare le condizioni ed essere sottoposti alle norme di cui infra:
a) L'ammontare dei mutui e conti correnti addizionato con quello dei pesi preesistenti sugli immobili offerti in ipoteca non potrà eccedere i due terzi del valore degli immobili se trattasi di fondi rustici e non potrà superare la metà del valore se trattasi di fondi urbani;
b) Gli edifici, sia urbani, sia rustici, compresi negli immobili da ipotecarsi, dovranno essere assicurati contro i danni d'incendio mediante inserzione nelle relative polizze della clausola che il contratto s' intende operativo anche nell'interesse della cassa di risparmio.
c) I mutui con ipoteca non possono avere scadenza più lunga di cinque anni, salvo i casi in cui ne sia pattuito l'ammortamento graduale mediante annualità eguali, comprendenti così il capitale e l'interesse; in questo caso la durata massima dei mutui sarà di dieci anni;
d) I mutui con garanzia ipotecaria e qualora il mutuatario non si trovi in arretrato nel pagamento di alcune rate sia d'interesse che di capitale possono sempre essere rinnovati, osservate le norme stabilite precedentemente.
Nei prestiti a tempo determinato, dovranno pagarsi semestralmente gl'interessi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-23