Statuto›Titolo III
Art. 22
In vigore dal 16 ago 1890
L'ammontare dei mutui e conti correnti ipotecari e dei prestiti a comuni e a corpi morali non potrà eccedere complessivamente il quarto del totale debito della cassa verso i depositanti.
L'impiego di titoli di cui al n. 10 dell'articolo precedente, non potrà farsi in proporzione maggiore di un ventesimo del totale debito di cui sopra, e la relativa deliberazione dovrà esser presa dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta di voti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-22