StatutoTitolo II

Art. 19

In vigore dal 16 ago 1890
Oltre al direttore, quando l'amministrazione ravvisi la necessità di nominarlo, il personale della cassa si comporrà: di un ragioniere contabile; di un cassiere; di un controllore; di uno o più applicati come sarà richiesto dalla necessità del servizio. La nomina ed il licenziamento degli impiegati, non che l'assegnamento dei relativi stipendi, che dovranno mantenersi nello stretto limite delle risorse dell' istituto, spetta al consiglio d'amministrazione. Il direttore, il cassiere ed il controllore dovranno prestare idonea cauzione nella somma che verrà stabilita dall' amministrazione per garanzia delle operazioni ai medesimi affidate. Nessun impiegato della cassa di risparmio potrà contrarre obbligazioni colla medesima nè in proprio nè per altri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-19

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