Statuto›Titolo III
Art. 24
In vigore dal 16 ago 1890
I prestiti ai comuni ed ai corpi morali saranno limitati a quelli compresi nella giurisdizione della corte di appello di Torino, e potranno farsi anche senza guarentigie ipotecarie mediante la vincolazione del bilancio approvato dall'autorità tutoria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-24