Statuto›Titolo III
Art. 29
In vigore dal 16 ago 1890
La cassa di risparmio può ricevere in custodia, mediante compenso, che sarà determinato da apposita tariffa, effetti pubblici ed oggetti preziosi di spettanza dei privati e dei corpi morali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-29