Art. 29
StatutoTitolo III

Art. 29

29 / 51
In vigore dal 16 ago 1890
La cassa di risparmio può ricevere in custodia, mediante compenso, che sarà determinato da apposita tariffa, effetti pubblici ed oggetti preziosi di spettanza dei privati e dei corpi morali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-29