Statuto›Titolo IV
Art. 33
In vigore dal 16 ago 1890
I versamenti ed i rimborsi si effettuano in ciascun giorno della settimana, compresa la domenica, in tutte le ore di ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-33