Statuto›Titolo IV
Art. 37
In vigore dal 16 ago 1890
Gl'interessi sui depositi a risparmio liquidati al 31 dicembre di ogni anno e non stati ritirati, sono aggiunti al capitale.
Gli interessi sui depositi decorrono sino a tutto il penultimo giorno antecedente a quello in cui viene effettuato il pagamento, salvo quanto è disposto dall'ultimo capoverso dell'articolo successivo.
Dal giorno del preavviso a quello della riscossione non verrà ammessa altra domanda di rimborso.
Il pagamento degli interessi liquidati al 31 dicembre d'ogni anno si effettua all'atto della domanda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-37