Statuto›Titolo IV
Art. 35
In vigore dal 16 ago 1890
Gl'interessi sui depositi a risparmio decorrono dal giorno successivo a quello del versamento se questo non supera le lire 1,000; due giorni dopo se maggiore di lire 1,000 e non supera le lire 3,000, dopo 5 giorni per le somme maggiori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-35