StatutoTitolo IV

Art. 39

In vigore dal 16 ago 1890
Nel caso di moltiplicate domande contemporanee di restituzione che esaurissero il fondo corrente o non permettessero di aspettare le scadenze dei crediti e la disponibilità degli altri fondi, l'amministrazione è autorizzata a prendere prestiti momentanei o quelle altre provvidenze che riconoscesse necessarie per servire puntualmente alle obbligazioni della cassa.
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