StatutoTitolo IV

Art. 44

In vigore dal 16 ago 1890
I rimborsi sui libretti nominativi di deposito a risparmio possono farsi a chi si presenti a nome del depositante munito del libretto e di mandato autentico od anche della quitanza del titolare spedita in forma privata, purchè la firma sia certificata dal sindaco del luogo di domicilio o residenza.
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