StatutoTitolo IV

Art. 45

In vigore dal 16 ago 1890
In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti di deposito a risparmio, si applicano le disposizioni della legge 14 luglio 1887, n. 4715 (serie 3ª). Quando il credito rappresentato dal libretto perduto, per capitale ed interessi, non superi le lire 100, saranno ridotti alla metà i termini stabiliti nella legge predetta, e non sarà necessaria l'indicazione del numero del libretto.
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