StatutoTitolo IV

Art. 49

In vigore dal 16 ago 1890
Il presente statuto non potrà essere modificato se non col consenso del monte pio, ente fondatore. La modificazione potrà essere promossa dal consiglio d'amministrazione della cassa di risparmio, dal municipio o dall'ente fondatore; ma in questi due ultimi casi dovrà sempre essere sentito il consiglio d'amministrazione della cassa. Le riforme e le modificazioni dovranno sottoporsi all'approvazione voluta dall' della legge 15 luglio 1888.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-49

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