Art. 2
In vigore dal 16 ago 1890
All' è aggiunto il seguente capoverso:
«La misura dell'interesse sui depositi in conto corrente dovrà essere sempre inferiore a quella dell' interesse sui depositi a risparmio.»
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 19 luglio 1890.
Reg. 174. Atti del Governo a f. 138. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI.
L. MICELI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-rd-2