StatutoTitolo IV

Art. 43

In vigore dal 16 ago 1890
I versamenti ed i rimborsi sui libretti di deposito a risparmio nominativi si presumono atti di ordinaria amministrazione quando manchi una contraria indicazione registrata sul libretto. Il libretto di deposito a risparmio può essere dato e pagato alle donne maritate ed ai minori, salvo l'opposizione del marito o del rappresentante legale del minore. Si presumono inoltre non soggette ad usufrutto legale le somme depositate a risparmio in mancanza di speciale indicazione.
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