Statuto›Titolo IV
Art. 43
In vigore dal 16 ago 1890
I versamenti ed i rimborsi sui libretti di deposito a risparmio nominativi si presumono atti di ordinaria amministrazione quando manchi una contraria indicazione registrata sul libretto.
Il libretto di deposito a risparmio può essere dato e pagato alle donne maritate ed ai minori, salvo l'opposizione del marito o del rappresentante legale del minore.
Si presumono inoltre non soggette ad usufrutto legale le somme depositate a risparmio in mancanza di speciale indicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-43