Statuto›Titolo IV
Art. 41
In vigore dal 16 ago 1890
Il libretto costituisce il titolo legale dell'avere e del dare, tanto per i depositanti, quanto per la cassa.
Il prezzo d'ogni libretto di deposito che verrà fissato dal regolamento sarà pagato all'atto della rimessione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-41