Statuto›Titolo IV
Art. 38
In vigore dal 16 ago 1890
Le domande di rimborso saranno soddisfatte nel modo seguente:
lire 100 a vista;
sino a lire 500 mediante preavviso di giorni 8, e per maggiore somma giorni 15.
La cassa potrà rimborsare qualunque somma a vista quando le sue condizioni finanziarie lo permettano; nel qual caso la cessazione della decorrenza degl'interessi sarà calcolata colle norme sovra stabilite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-38