Statuto›Titolo III
Art. 30
In vigore dal 16 ago 1890
La cassa potrà assumere il servizio di rappresentanza o corrispondenza degli istituti di emissione, prestando ove d'uopo, l'occorrente cauzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-30