StatutoTitolo III

Art. 27

In vigore dal 16 ago 1890
Le anticipazioni su deposito di valori e su pegni saranno sottoposte alle norme seguenti: a) Le somme anticipate sopra pegno di titoli non potranno mai oltrepassare i quattro quinti del valore dei titoli stessi, purchè non superi il loro valore nominale; b) Le anticipazioni non possono farsi a termine maggiore di sei mesi e sono rinnovabili alla scadenza; c) La cassa di risparmio ha la facoltà di alienare, senza intervento giudiziale, e colla sola opera di un agente di cambio o di un notaio, i titoli di credito ricevuti in pegno, quando alla scadenza non venga restituita la somma mutuata coi relativi interessi, come pure nel caso in cui il debitore, richiesto di una ulteriore cauzione, non la fornisca entro 5 giorni, giusta il disposto della lettera e) di questo articolo. Effettuata la vendita e dedotto l'importo del credito della cassa per capitale, interessi e spese, la somma che sopravanza viene serbata per 15 giorni a disposizione del mutuatario e trascorsi questi, è convertita in un libretto della cassa intestato al mutuatario e tenuto a sua disposizione; d) Ove l'importo ricavato dalla vendita non basti a coprire l'intiero credito dell'istituto, il mutuatario ha l'obbligo di versare la differenza; e) Nel caso che durante il termine stabilito per l'anticipazione, il valore dei titoli dati in pegno diminuisca in guisa da non porgere idonea garanzia in relazione al disposto alla lettera a di questo numero, il debitore dovrà, entro 5 giorni, fornire un corrispondente supplemento di guarentigia o restituire una parte proporzionale dell'anticipazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-27

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