Statuto›Titolo III
Art. 28
In vigore dal 16 ago 1890
Il saggio dello sconto ed interesse pei mutui, conti correnti ed anticipazioni, che saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione, di regola in fine di ciascun anno per l'anno successivo, e mutati ogni qualvolta occorra, dovranno essere notificati al pubblico mediante apposito avviso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-28