Statuto›Titolo III
Art. 25
In vigore dal 16 ago 1890
I prestiti ai comuni ed ai corpi morali potranno stipularsi tanto in mora fissa quanto ad estinzione rateale annuale o semestrale mediante annualità fisse o variabili per un tempo non eccedente il decennio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-25