StatutoTitolo III

Art. 26

In vigore dal 16 ago 1890
Le cambiali dovranno essere rivestite di almeno due firme di notoria solvibilità. Non si ammetteranno allo sconto cambiali e buoni del tesoro a scadenza più lunga di 6 mesi dalla loro presentazione. Le cambiali potranno rinnovarsi con minorazione di almeno un decimo del loro ammontare e per una durata che non superi quella del prestito primitivo.
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