Statuto›Titolo III
Art. 26
In vigore dal 16 ago 1890
Le cambiali dovranno essere rivestite di almeno due firme di notoria solvibilità.
Non si ammetteranno allo sconto cambiali e buoni del tesoro a scadenza più lunga di 6 mesi dalla loro presentazione.
Le cambiali potranno rinnovarsi con minorazione di almeno un decimo del loro ammontare e per una durata che non superi quella del prestito primitivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-26