Statuto›Titolo IV
Art. 31
In vigore dal 16 ago 1890
La cassa riceve depositi a risparmio e li iscrive in appositi libretti che possono essere al portatore o nominativi.
Devono essere rivestiti di copertina con colore differente.
Il libretto rilasciato a ciascun depositante, porta un numero d'ordine ed è firmato dal presidente e dal consigliere di turno.
I soli libretti al portatore sono trasferibili per semplice tradizione; quelli nominativi non lo sono che per girate da registrarsi alla ragioneria della cassa.
La stessa persona non potrà avere più di un libretto nominativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-31