Statuto›Titolo IV
Art. 32
In vigore dal 16 ago 1890
I versamenti in deposito a risparmio non potranno essere minori di una lira, nè con frazione di lira, e l'ammontare del deposito fruttifero di ciascun libretto nominativo non potrà superare le lire 20,000, a meno che si tratti di depositi vincolati per un tempo non inferiore a sei mesi.
Quando per capitalizzazione degl'interessi il credito del depositante venisse a superare le lire 20,000, sulla eccedente somma non verrà corrisposto alcun frutto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-32