Statuto›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 16 ago 1890
Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione e del comitato direttivo e stipula tutti i contratti deliberati da essi.
Il vice presidente esercita tutte le funzioni del presidente in caso di assenza od impedimento del medesimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-17