StatutoTitolo II

Art. 18

In vigore dal 16 ago 1890
Il comitato direttivo non può deliberare senza l' intervento di tre dè suoi membri e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Di esse si fa constare per verbale redatto dal segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-18

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