Statuto›Titolo II
Art. 15
In vigore dal 16 ago 1890
L'amministrazione nominerà annualmente nel proprio seno un comitato direttivo composto di due membri effettivi e due supplenti.
Oltre tali membri faranno parte di detto comitato il presidente, il consigliere di turno, e, se vi sia, il direttore.
Il segretario dell'amministrazione funzionerà altresì da segretario del comitato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-15