Statuto›Titolo II
Art. 11
In vigore dal 16 ago 1890
Ciascun membro dell'amministrazione, escluso il presidente, eserciterà per la durata di un mese l' ufficio di consigliere di turno.
Esso eserciterà la vigilanza sugl' impiegati, sulla contabilità, sulla cassa è sull'andamento in genere dell' istituto, ed in unione al presidente procederà alle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-11