StatutoTitolo II

Art. 7

In vigore dal 16 ago 1890
Oltre alle incompatibilità stabilite per l' ufficio di amministratore dalla legge sull'ordinamento delle casse di risparmio 15 luglio 1888, non potranno essere nominati coloro che facciano parte di ditte bancarie o dell' amministrazione di banche o di altri istituti di credito che abbiano sede od agenzie in questa città.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-7

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