StatutoTitolo II

Art. 6

In vigore dal 16 ago 1890
L'amministrazione della cassa sarà affidata ad un consiglio composto come in appresso: a) di due membri nati della famiglia del fondatore del monte Cravetta di Villanovetta; b) di due membri da eleggersi dalla confraternita della Misericordia; c) di sette membri da eleggersi dal consiglio comunale, tanto nel proprio seno quanto fuori. Il presidente ed il vice presidente saranno eletti a maggioranza assoluta di voti, dall'amministrazione nel proprio seno. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportata la maggioranza assoluta di voti, il consiglio di amministrazione procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto maggior numero di voti nella seconda votazione. Il presidente ed il vice-presidente resteranno in carica finché per sorte o per anzianità scadano dall'ufficio di amministratore. Essi sono rieleggibili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-6

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