StatutoTitolo I

Art. 5

In vigore dal 16 ago 1890
Qualora per causa di forza maggiore si dovesse abbandonare l'esercizio della cassa di risparmio, ogni fondo esistente all'epoca del chiudimento di essa diverrà totalmente di proprietà del monte di pietà.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-5

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