Convenzione

Art. 9

In vigore dal 17 apr 1880
I consoli generali, e consoli potranno nominare viceconsoli o agenti consolari nelle città, porti e luoghi dei loro distretti consolari rispettivi, salva sempre l'approvazione del Governo territoriale. Questi agenti potranno essere scelti indistintamente fra i cittadini dei due paesi, come anche fra gli stranieri, e saranno muniti di una patente rilasciata dal console che li avrà nominati, e sotto gli ordini del quale dovranno esercitare le loro funzioni. Essi godranno dei medesimi privilegi ed immunità stipulate nella presente convenzione, salve le eccezioni contenute negli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-9

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