Convenzione
Art. 12
In vigore dal 17 apr 1880
In caso di decesso di qualche suddito di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra, le autorità locali dovranno avvisare immediatamente il console generale, console, viceconsole o agente consolare, nel cui distretto sia occorso il decesso.
Essi dovranno da parte loro dare lo stesso avviso alle autorità locali, ove pei primi ne fossero informati.
Quando un italiano nel Salvador o un salvadorense in Italia fosse morto senza far testamento nè designare esecutore testamentario, o se gli eredi legittimi o testamentari fossero minorenni, incapaci od assenti, o se gli esecutori testamentari nominati non si trovassero nel luogo dove si apre la successione o che questi incarichi non fossero ammessi dalle leggi del luogo stesso, i consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari della nazione del defunto avranno il diritto di procedere successivamente alle seguenti operazioni:
1° Apporre i sigilli di ufficio o sulla domanda delle parti interessate sovra tutti i beni mobili e carte del defunto, avvertendo di questa operazione l'autorità locale competente, che potrà assistere ed apporre anche i suoi propri sigilli.
Questi sigilli, come pure quelli dell'agente consolare, non dovranno togliersi senza il concorso delle autorità locali.
Nondimeno se dopo un avviso diretto dal console o viceconsole all'autorità locale per invitarla ad assistere alla levata dei doppi sigilli, questa non comparisse dentro un termine di 48 ore dal ricevimento dell'avviso, il detto agente potrà procedere da solo a tale operazione.
2° Formare l'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto in presenza dell'autorità locale, se, in seguito all'avviso di cui sopra, questa stima di dovervi assistere.
L'autorità locale apporrà la sua firma ai processi verbali redatti in sua presenza, senza che pel suo intervento d'ufficio nei medesimi possa esigere diritti di alcuna specie.
3° Provvedere alla vendita all'asta pubblica di tutti gli effetti mobili della successione che potranno deteriorarsi e di quelli che siano di difficile conservazione, come pure dei raccolti od effetti per la di cui alienazione si presentino circostanze favorevoli.
4° Deporre in luogo sicuro gli effetti e valori compresi nell'inventario, conservare l'ammontare dei crediti che si riscuoteranno, ed i prodotti delle rendite che si percepiranno, nella casa consolare, ovvero confidarli a qualche commerciante che presenti buone guarentigie.
Tali depositi si dovranno eseguire nell'uno e nell'altro caso, d'accordo coll'autorità locale che sarà intervenuta nelle operazioni precedenti, quando in seguito della convocazione menzionata nel paragrafo seguente si presentassero sudditi del paese o di una terza potenza come interessati nella successione ab intestato o testamentaria.
5° Annunziare la morte avvenuta e convocare per mezzo dei periodici del luogo e del paese del defunto, se fosse necessario, i creditori che potessero esistere verso la successione, affinché questi possano presentare nel termine fissato dalle leggi del luogo i rispettivi titoli dei crediti debitamente giustificati.
Quando si presentassero creditori verso la successione testamentaria o ab intestato, si dovrà effettuare il pagamento dei loro crediti entro il termine di giorni quindici dalla chiusura dell'inventario, se esistono fondi che si possano destinare a quest'uso, ed in caso contrario, appena realizzati nel modo più conveniente i valori necessari, od infine in quel termine che fosse stabilito di comune accordo fra i consoli e la maggioranza degli interessati.
Se i consoli rispettivi negassero il pagamento di tutto o di parte dei crediti allegando l'insufficienza della successione per soddisfarli, i creditori potranno, se ciò stimino utile ai loro interessi, chiedere all'autorità competente la facoltà di costituirsi in istato di unione.
Ottenuta tale dichiarazione nelle vie legali stabilite in ciascuno dei due paesi, i consoli o viceconsoli dovranno fare immediatamente consegna all'autorità giudiziaria od ai sindaci del fallimento, secondo i casi, di tutti i documenti, effetti e valori appartenenti alla successione, e gli agenti suddetti rimarranno incaricati di rappresentare gli eredi assenti, minori od incapaci.
In ogni caso i consoli generali, consoli e viceconsoli potranno consegnare l'eredità od il suo prodotto agli eredi legittimi od ai loro mandatari soltanto dopo spirato il termine di mesi sei dal giorno in cui l'annunzio della morte avvenuta fu pubblicato nei giornali.
6° Amministrare e liquidare, o da sè, o mediante persona nominata sotto la loro responsabilità, la successione testamentaria od intestata senza che l'autorità locale possa intervenire in tali operazioni, salvo che, sudditi del paese o di una terza potenza avessero a far valere diritti sulla successione stessa; che in tal caso, se insorgessero difficoltà procedenti principalmente da qualche reclamo che dia luogo a contesa fra le parti, non avendo i consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari alcun diritto di risolverla, dovranno conoscerne i Tribunali del paese, ai quali spetta il provvedere e giudicare sopra le medesime.
I detti agenti consolari agiranno ancora come rappresentanti della successione testamentaria od intestata, cioè a dire, mentre conserveranno l'amministrazione e il diritto di liquidare definitivamente la eredità, come pure quello di procedere alla vendita degli effetti nei termini anteriormente prescritti, veglieranno eziandio agli interessi degli eredi con facoltà di designare gli avvocati incaricati di sostenere i loro diritti dinanzi ai tribunali, restando inteso che essi debbano somministrare loro tutte le carte e documenti proprii a rischiarare la questione che si sottopone al loro giudizio.
Pronunciata la sentenza, i consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari dovranno eseguirla, sempre che non venga interposto appello, e continueranno altresì di pieno diritto la liquidazione che fosse stata sospesa sino alla definizione della controversia.
7° Costituire, ogni qual volta ne sia il caso, la tutela e la cura secondo le leggi del paese rispettivo.
Storico versioni
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