Convenzione

Art. 13

In vigore dal 17 apr 1880
Morendo un italiano nel Salvador od un salvadorense in Italia, in un luogo ove non fosse agente consolare della sua nazione, l'autorità locale competente procederà, giusta la legislazione del paese, all'inventario degli effetti e alla liquidazione dei beni lasciati, e sarà tenuta di rendere conto nel più breve termine possibile del risultato delle sue operazioni all'Ambasciata o Legazione rispettiva, o al Consolato o Viceconsolato più prossimo al luogo in cui si è aperta la successione testamentaria od intestata. Ma dal momento in cui si presenti in persona, o per mezzo di qualche delegato, l'agente consolare più vicino al luogo dove si è aperta la detta successione, l'intervento dell'autorità locale dovrà uniformarsi al disposto dell' di questa Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Che ordina darsi piena ed intiera esecuzione alla convenzione consolare fra l'Italia e la Repubblica del Salvador. — Testo vigente | Portale Normativo