Convenzione
Art. 10
In vigore dal 17 apr 1880
I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno indirizzarsi alle autorità del loro distretto per reclamare contro qualunque infrazione dei trattati o convenzioni esistenti fra i due paesi, o contro qualsiasi abuso di cui potessero lagnarsi i loro connazionali. Se le loro rimostranze non fossero accolte dalle autorità del distretto, o se la risoluzione presa da queste non sembrasse loro soddisfacente, potranno anche ricorrere, in mancanza di agente diplomatico del loro paese, al governo dello Stato in cui risiedono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-10