Convenzione

Art. 8

In vigore dal 17 apr 1880
Nei casi d'impedimento, assenza o morte dei consoli generali, consoli o viceconsoli, gli addetti consolari, cancellieri e segretari che fossero già stati presentati come tali alle autorità rispettive saranno ammessi di pieno dritto, secondo il loro ordine gerarchico, ad esercitare interinalmente le funzioni consolari, senza che possa opporsi loro alcuno impedimento dalle autorità locali. Queste dovranno per contro dar loro assistenza e protezione e farli godere durante la loro gestione interinale di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi stipulati nella presente Convenzione a favore degli agenti consolari rispettivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-8

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