Convenzione
Art. 7
In vigore dal 17 apr 1880
Gli archivi consolari saranno in tutti i tempi inviolabili e le autorità territoriali non potranno sotto alcun pretesto visitare o sequestrare le carte appartenenti ai medesimi. Queste carte dovranno sempre essere completamente separate dai libri e carte risguardanti il commercio e l'industria che possono esercitare i rispettivi consoli e viceconsoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-7