Convenzione

Art. 3

In vigore dal 17 apr 1880
I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari sudditi dello Stato che li ha nominati godranno della esenzione dall'alloggio militare e da qualsiasi carico o servizio pubblico, sì di carattere municipale che di altra specie. Saranno egualmente esenti da contribuzioni militari e dalle dirette, sì personali che mobiliari e sontuarie, imposte dallo Stato, dalle autorità provinciali e dai comuni, a meno che posseggano beni stabili, od esercitino il commercio od una qualche industria, nei quali casi saranno soggetti agli stessi carichi, servizi e tributi che sono imposti ai nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo