Convenzione
Art. 1
In vigore dal 17 apr 1880
CONVENZIONE CONSOLARE Tra l'Italia ed Il Salvador
Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica del Salvador, riconoscendo l'utilità di determinare ed estendere nel miglior modo possibile i reciproci diritti, privilegi ed immunità dei consoli, viceconsoli, agenti consolari, cancellieri e segretari, nonché le loro funzioni e gli obblighi ai quali debbono essere rispettivamente sottoposti nei due paesi, hanno deciso di conchiudere una Convenzione consolare ed hanno nominato a questo effetto per loro plenipotenziari:
Sua Maestà il Re d'Italia, il sig. Giuseppe Anfora Duca di Licignano, Ufficiale degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, console generale, incaricato d'affari di Sua Maestà;
E il signor Presidente della Repubblica del Salvador, il signor avv. Don Manuel Caceres, sottosegretario, incaricato del portafoglio degli affari esteri, i quali, dopo la presentazione dei loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
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Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di stabilire consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari nei porti, città e luoghi del territorio dell'altra, riservandosi rispettivamente il diritto di eccettuare quelle località che si giudicasse conveniente.
Non potrà però questa riserva applicarsi ad una delle Alte Parti contraenti senza che si applichi egualmente a tutte le altre potenze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-1