Convenzione
Art. 2
In vigore dal 17 apr 1880
I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti dietro presentazione delle loro patenti, secondo le regole e formalità stabilite nei paesi rispettivi.
L'exequatur richiesto pel libero esercizio delle loro funzioni verrà loro spedito senza spesa, e, sulla presentazione del detto exequatur, l'autorità superiore del luogo di loro residenza prenderà immediatamente le disposizioni necessarie perché possano compiere i doveri della loro carica e perché sieno ammessi al godimento delle esenzioni, prerogative, immunità, onori e privilegi che loro spettano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-2