Convenzione

Art. 5

In vigore dal 17 apr 1880
I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari, sudditi dello Stato che li ha nominati, godranno della immunità personale, senza che possano essere arrestati nè imprigionati, a meno che si tratti di reati che la legislazione penale dei due paesi qualifica di crimini e punisce come tali, e se sono negozianti andranno soggetti all'arresto personale soltanto per causa commerciale e non mai per causa civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-5

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