Convenzione

Art. 6

In vigore dal 17 apr 1880
I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno collocare sopra la porta esterna del Consolato o viceconsolato lo stemma della loro nazione con questa iscrizione: Consolato o ViceConsolato di... Potranno pure inalberare la bandiera del loro paese nella casa consolare nei giorni di solennità pubbliche, religiose o nazionali, come ancora nelle altre occasioni di uso, ma cesserà l'esercizio di questo doppio privilegio quando i detti agenti risiedano nella capitale, ove si trova l'Ambasciata o Legazione del loro paese. Avranno parimenti facoltà di spiegare la bandiera nazionale rispettiva sul battello che li conduca pel porto a disimpegnare funzioni della loro carica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-6

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Art. 6 Che ordina darsi piena ed intiera esecuzione alla convenzione consolare fra l'Italia e la Repubblica del Salvador. — Testo vigente | Portale Normativo