Convenzione
Art. 6
In vigore dal 17 apr 1880
I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno collocare sopra la porta esterna del Consolato o viceconsolato lo stemma della loro nazione con questa iscrizione:
Consolato o ViceConsolato di...
Potranno pure inalberare la bandiera del loro paese nella casa consolare nei giorni di solennità pubbliche, religiose o nazionali, come ancora nelle altre occasioni di uso, ma cesserà l'esercizio di questo doppio privilegio quando i detti agenti risiedano nella capitale, ove si trova l'Ambasciata o Legazione del loro paese.
Avranno parimenti facoltà di spiegare la bandiera nazionale rispettiva sul battello che li conduca pel porto a disimpegnare funzioni della loro carica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-6