Convenzione
Art. 11
In vigore dal 17 apr 1880
I consoli generali, consoli, viceconsoli, o agenti consolari dei due paesi o loro cancellieri avranno il diritto di ricevere nelle loro cancellerie, al domicilio delle parti e a bordo delle navi di loro nazione, le dichiarazioni che abbiano a prestare i capitani, equipaggi e passeggieri, negozianti e qualunque altro suddito del loro paese.
Parimenti avranno facoltà di ricevere come notari le disposizioni testamentarie dei loro nazionali, e tutti gli altri atti notarili, anche quando tali atti abbiano per oggetto di conferire ipoteche sopra beni situati nel paese a cui appartiene il console o l'agente consolare. In tal caso si applicheranno le disposizioni speciali in vigore nei due paesi.
I detti agenti avranno inoltre il diritto di ricevere nelle rispettive loro cancellerie tutti i contratti che involgano obbligazioni personali fra uno o più dei loro connazionali ed altre persone del paese in cui risiedano, come pure tutti quelli che, sebbene d'interesse esclusivo dei nazionali del paese in cui ha luogo la stipulazione, si riferiscano a beni situati o ad affari che debbano trattarsi in qualche luogo della nazione a cui appartiene l'agente consolare davanti al quale si effettua la conclusione di tali atti.
Le testimonianze ed attestazioni di detti atti, debitamente legalizzate da detti agenti e segnate col bollo d'ufficio del Consolato, Viceconsolato od Agenzia consolare, faranno fede in giudizio così negli Stati d'Italia come nella Repubblica del Salvador ed avranno la medesima forza e valore che se fossero rogate da notari ed altri pubblici ufficiali dell'uno e dell'altro paese, purchè questi atti siano distesi nella forma richiesta dalle leggi dello Stato a cui appartengono i consoli, viceconsoli od agenti consolari, e siano poi stati sottoposti al bollo, registrazione, ed a tutte le altre formalità che si usano nel paese in cui l'atto deve eseguirsi.
Quando si dubiti dell'autenticità di un documento pubblico registrato nella cancelleria di uno dei consolati rispettivi, non se ne potrà rifiutare il confronto con l'atto originale alla persona interessata che ne facesse domanda, anzi questa potrà assistere alla collazione ove ciò stimi conveniente.
I consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari rispettivi potranno tradurre e legalizzare ogni specie di documenti emanati dalle autorità o funzionari del loro paese. Queste traduzioni e legalizzazioni avranno in quello di loro residenza la medesima forza e valore che se fossero fatte da interpreti giurati locali.
Storico versioni
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