Convenzione
Art. 4
In vigore dal 17 apr 1880
Tutti i sovra nominati agenti sudditi dello Stato che li ha nominati, e che non esercitino il commercio nè alcuna specie di industria, non saranno obbligati a comparire come testimoni davanti i Tribunali del paese in cui risiedono.
Quando le autorità giudiziarie locali abbisognino di ricevere da essi qualche dichiarazione dovranno trasportarsi al loro domicilio, o delegare qualche funzionario competente per riceverla di viva voce, oppure domandarla per iscritto.
In qualunque di questi casi i summentovati agenti consolari dovranno aderire ai desideri dell'autorità nel termine, giorno ed ora che la medesima avrà indicato, senza frapporre dilazioni non necessarie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-4