Convenzione

Art. 15

In vigore dal 17 apr 1880
I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno recarsi personalmente o inviare un loro delegato a bordo delle navi di loro nazione già ammesse a libera pratica, interrogare i capitani e gli equipaggi, esaminare le carte di bordo, ricevere le dichiarazioni sopra il loro viaggio ed incidenti della traversata, redigere i manifesti ed agevolare la spedizione dei loro bastimenti, e finalmente accompagnarli davanti i Tribunali e negli uffizi amministrativi del paese per servir loro d'interpreti ed agenti negli affari che avranno a trattare, o per le domande che dovessero porgere. I funzionari dell'ordine giudiziario e le guardie e ufficiali della Dogana non potranno in verun modo praticare visite o ricerche a bordo delle navi senza essere accompagnati dal console o viceconsole della nazione a cui le navi appartengono. Parimenti dovranno dare opportuno avviso ai detti agenti consolari perché si trovino presenti alle dichiarazioni che i capitani e gli equipaggi avessero da fare dinanzi ai Tribunali ed uffizi locali, affine di evitare qualunque equivoco o malinteso che potesse pregiudicare alla buona amministrazione della giustizia. L'avviso che a tale effetto si dirigerà ai consoli o viceconsoli indicherà un'ora precisa, e se i consoli o viceconsoli omettessero di recarvisi personalmente o per mezzo di delegati si procederà in loro assenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-15

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