Convenzione
Art. 14
In vigore dal 17 apr 1880
I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari dei due Stati conosceranno esclusivamente degli atti d'inventario e delle altre operazioni praticate per la conservazione dei beni ereditari lasciati dai marinari e passeggieri della loro nazione morti a terra od a bordo delle navi del loro paese, sia durante la traversata, sia nel porto di arrivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-14