Convenzione

Art. 18

In vigore dal 17 apr 1880
Sempre che non vi sia convenzione in contrario fra gli armatori, noleggiatori, caricatori ed assicuratori, le avarie sofferte durante la navigazione delle navi dei due paesi, sia che entrino nei porti rispettivi volontariamente, sia che vi approdino per forza maggiore, saranno regolate dai consoli generali, consoli, viceconsoli della rispettiva nazione, salvo che si trovassero interessati in queste avarie sudditi del paese in cui risiedono i detti agenti, o sudditi di una terza potenza; nel qual caso, ed in difetto di amichevole componimento fra tutti gl'interessati, le avarie dovranno essere regolate dall'autorità locale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-18

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